sabato 12 febbraio 2022

Siamo tutti ESORCISTI

Padre Pellegrino Ernetti

 

 

Abbiamo già precedentemente trattato dell'attivi­tà ordinaria e straordinaria del demònio. Ed abbiamo detto che, a rigore di Diritto Canonico, soltanto per la "Ossessione" è necessario il permesso dell'Ordi­nario, cioè del Vescovo diocesano. Ma approfondia­mo meglio.Cosa precisamente stabilisce il Nuovo Codice di Diritto Canonico? Anzitutto c'è da dire che il nostro caso viene trattato nella parte dei "SACRAMENTA­LI" e non dei "sacramenti". "I sacramentali sono segni sacri con i quali, in certo qual modo ad imitazione dei sacramenti, sono significati effetti anzitutto spirituali ed ottenuti mediante l' impetrazione della Chiesa" (can. 1166). "I Sacra­menti invece, del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore ed affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi con cui la fede è espressa e rafforzata, si rende il culto a Dio e si attua la santificazione degli uomini, e per questo massimamente contribuiscono a porta­re, consolidare e manifestare la comunione eccle­siastica; pertanto, nel celebrarli sia i sacri ministri, sia gli altri fedeli debbono usare somma venerazione e debita diligenza" (can. 840).

Come si vede, in analogia con i sacramenti, anche i sacramentali sono "SEGNI" della fede orante e intercedente della Chiesa (exEcclesiae impetratione), la quale, mediante il linguaggio proprio della litur­gia, impetra, secondo la specificità di ogni sacra­mentale, grazie e aiuti attuali e anche favori tempo­rali, utili al credente nel piano salvifico.

I sacramentali hanno una certa somiglianza con i sacramenti in quanto sono anch'essi mezzi per ottenere la grazia, ma differiscono profonda­mente dai sacramenti per vari motivi:

1) per l'origine: i sacramenti sono stati istituiti da Cristo, mentre i sacramentali vengono proposti dalla Chiesa;

2) per gli effetti: i sacramenti producono direttamente la grazia santi­ficante o il suo aumento; i sacramentali ottengono direttamente soltanto grazie attuali e aiuti divini;

3) per il modo di azione: mentre i sacramenti hanno la loro efficacia per la valida amministrazione (ex opere operato), l'efficacia dei sacramentali è ottenuta in forza della dignità morale di colui che compie il rito e di colui che l'accoglie (ex opere operantis);

4) per il numero: i sacramenti sono sette, mentre il numero dei sacramentali è indefinito e, per disposizione della Chiesa, può variare secondo le diverse circostanze.

Come nella liturgia sacramentale, l'aspetto trinitario è costitutivamente presente ed operante, poiché solo così si significa che l'effetto spirituale che consegue, impetrato dalla Chiesa, è sempre donato dal Padre median­te il Figlio nello Spirito Santo (vedi: Commento al Codice di Diritto Canonico, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1985, pag. 681 ss.).

(Una trattazione abbastanza completa, sotto l'aspetto teologico, liturgico e giuridico, la si trova nella collana ANAMNESIS, vol. VII, I sacramentali e le benedizioni, Ed. Marietti 1989, da pag. 167 e ss. a cui ci riferiremo spesso; l'autore è Achille M. Triacca).

L'esorcismo, dunque, è un sacramentale, è un atto di culto divino, inteso alla santificazione. Questo si evince dalla attuale "mens" giuridi­ca. Infatti nell'attuale Codice di Diritto Canonico abbiamo un solo canone che parla di esorcismo, è il 1172, il quale recita così: "1. Nessuno può legittimamente pronunciare esorcismi sugli ossessi, se non abbia ottenuto dall'Ordinario del luogo la peculiare ed espressa licenza. 2. Questa licenza sia concessa dall'Ordinario del luogo soltanto ad un presbitero dotato di pietà, di scienza, di prudenza e di integrità di vita".

Ora questo Canone appartiene al Titolo I che tratta dei sacramentali, e che, a sua volta è contenuto nella II parte ("Degli altri atti del culto divino") del libro IV, il quale tratta appunto "dell'ufficio della chiesa di santificare" i fedeli. Dunque, dicevamo, l'esorcismo, nella mente e concezione della Chiesa, rientra nei sacramentali che, da una parte realizzano il "culto divino", e dall'altra parte "donano la santificazione", in questo caso liberando il fedele da qualsiasi presenza demoniaca.

Nella riforma conciliare sono stati emanati sinora quattro documenti riguardanti l'esorcismo:

1) L'Ordo Baptismi Parvulorum: il rito per battezzare i bambini (il 15/ 5/1969), dove si dà per certa l'esistenza dell'esorcismo sul battezzando bambino;

2) L'Ordo benedicendi Oleum...: il rito per benedire gli olii sacri (3/12/ 1970), dove si parla degli effetti dell'esorcismo;

3) L'Ordo initiationis christianae adultorum: il rito dell'iniziazione degli adulti (6/1/1972, dove si danno per certi: a) l'esistenza dell'esorcismo per il battezzando adulto; b) la loro descrizione rituale celebrativa; c) la distinzione tra exorcismi primi, seu minores e in exorcismi inseriti negli scrutinia; d) i ministri di dette forme di esorcismi; e) gli effetti degli esorcismi.

4) Il Codice di Diritto Canonico, al canone 1172 già citato, ove si parla dell'esorcismo agli ossessi (15/1/1983).

Dai precedenti documenti ufficiali della Chiesa risulta:


AMDG et DVM

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