giovedì 28 marzo 2013

ESEMPLARE DECRETO!



Circa il Culto della SS. Eucaristia

1987
Il dovere del Culto della SS. Eucaristia extra-Missam deve essere sempre tenuto in grande considerazione e costantemente alimentato perché «poggia su valida e solida base, soprattutto perché la fede nella presenza reale del Signore conduce naturalmente alla manifestazione esterna e pubblica di quella fede medesima» (Euch. Myst. n. 49).

Per impedire degenerazioni nel Culto divino e per introdurre alcune regole utili allo scopo,
con il presente Nostro
DECRETO
abbiamo ritenuto stabilire quanto segue.
1. È compito dei Revv. Parroci e Rettori di Chiese di curare la collocazione della Eucaristia con quei particolari elementi esteriori che mettono in risalto la divina Presenza e sono un motivo costante per richiamare all’adorazione del SS. Sacramento.
2. Il Tabernacolo sia adatto all’adorazione alla preghiera personale in modo che i fedeli possano con facilità e con frutto adorare, anche con culto privato, il Signore presente nel Sacramento (cfr. Rito Com. n. 9).
3. Il luogo in cui si conserva l’Eucaristia sia situato in una cappella adatta alla preghiera privata e alla adorazione dei fedeli. Se poi questo non si può attuare, l’Eucaristia «sia collocata… in un luogo della chiesa molto visibile e debitamente ornato, tenuta presente la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini di ogni luogo» (Mess. Rom. n. 276).
4. Dove non esiste una cappella laterale, la quale per ampiezza ed ornato sia più rispettosa della divina Maestà e quindi, rispondente ai requisiti sopraddetti, la SS. Eucaristia sia abitualmente conservata nella cappella maggiore ed al suo centro.
Questa prassi dà meglio rilievo alla divina Presenza e facilmente richiama all'adorazione.
Non è consentito porre il tabernacolo su un lato del Presbiterio.
5. La sede del Celebrante non deve essere posta tra l’altare ed il tabernacolo, ma lateralmente, secondo le indicazioni della C.E.I. (Mess. Rom. ediz. Ital. n. 15).
6. Il tabernacolo deve avere sempre il maggiore ornato per indicare ai fedeli il vero centro della presenza reale di Nostro Signore. Non siano pertanto dimenticati i fiori (quando sono permessi dalle norme liturgiche), il conopeo, la lampada ad olio o i ceroni appositi e quella giusta illuminazione della cappella e del tabernacolo che costituisce il primo richiamo alla venerazione.
7. Nelle grandi chiese ed in quelle dove il flusso turistico è maggiore si riservi, possibilmente, uno spazio dinanzi all’altare o al tabernacolo per la preghiera personale al SS. Sacramento.

Anche a questo scopo siano mantenute le balaustre, le quali assicurano la opportuna distinzione tra la navata e il presbiterio (secondo la norma del Messale - cfr. n. 258), rendono chiara a tutti l’essenziale diversità tra il sacerdozio ministeriale degli ordinati e quello comune dei fedeli, facilitano la santa Comunione in ginocchio.
8. Per il retto svolgimento della celebrazione liturgica la lettura dei sacri testi deve essere affidata a persone che abbiano voce sufficiente, siano capaci di leggere dignitosamente e in modo da poter essere intesi da tutta l'assemblea.
Non siano ammessi lettori improvvisati od occasionali. Per avere una proclamazione degna dei sacri testi si facciano per i lettori appositi corsi di preparazione.
9. Nella Comunione dei fedeli, quando è distribuita fuori del presbiterio, la SS. Eucaristia sia accompagnata da un ministrante con la candela accesa, quale espressione di fede e di onore al Sacramento e anche segno indicativo per i fedeli che si accostano alla Comunione. Tale norma è bene sia osservata anche quando la Comunione viene distribuita al limite del «sancta sanctorum».
Genova, dal Palazzo Arcivescovile, il 29 giugno 1987, solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

+ Giuseppe Card. Siri, Arcivescovo
Can. Alberto Tanasini, Cancelliere Arcivescovile

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