lunedì 18 maggio 2015

OCCHIAPERTI

OCCHIAPERTI!!!

Can. 1391 -

Può essere punito con giusta pena, a seconda della gravità del delitto:
1) chi redige un documento ecclesiastico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di un documento falso o alterato;
2) chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato;
3) chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.


Can. 212

§1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.

§2. I fedeli sono liberi di manifestare ai Pastori della Chiesa le 

proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri.


§3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone

Al contrario,  tacere le eresie del “Vescovo di Roma” è omertà e accidia.


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