OCCHIAPERTI!!!
Can.
1391 -
Può essere
punito con giusta pena, a seconda della gravità del delitto:
1) chi redige un documento ecclesiastico falso, o ne altera uno
vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di un documento falso o alterato;
2) chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento
falso o alterato;
3) chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico
pubblico.
Can. 212 -
§1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad
osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto
rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi
della Chiesa.
§2. I fedeli sono
liberi di manifestare ai Pastori della Chiesa le
proprie necessità, soprattutto
spirituali, e i propri desideri.
§3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al
prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il
dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il
bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della
fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente
l'utilità comune e la dignità delle persone.
Al contrario, tacere le eresie del “Vescovo di Roma” è
omertà e accidia.