Nota trasmessa dal cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, al cardinale Theodore E. McCarrick, arcivescovo di Washington, e all’arcivescovo Wilton Gregory, presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, giugno 2004:
[...]
4. A parte il giudizio di ciascuno sulla propria dignità a presentarsi a ricevere la Santa Eucaristia, il ministro della Santa Comunione può trovarsi nella situazione in cui deve rifiutare di distribuire la Santa Comunione a qualcuno, come nei casi di scomunica dichiarata, di interdetto dichiarato, o di persistenza ostinata in un peccato grave manifesto (cfr. can. 915: - Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto).
5. Riguardo al peccato grave dell’aborto o dell’eutanasia, quando la formale cooperazione di una persona diventa manifesta (da intendersi, nel caso di un politico cattolico, il suo far sistematica campagna e il votare per leggi permissive sull’aborto e l’eutanasia), il suo pastore dovrebbe incontrarlo, istruirlo sull’insegnamento della Chiesa, informarlo che non si deve presentare per la Santa Comunione fino a che non avrà posto termine all’oggettiva situazione di peccato, e avvertirlo che altrimenti gli sarà negata l’Eucaristia.
6. Qualora “queste misure preventive non avessero avuto il loro effetto o non fossero state possibili”, e la persona in questione, con persistenza ostinata, si presentasse comunque a ricevere la Santa Eucaristia, “il ministro della Santa Comunione deve rifiutare di distribuirla” (cfr. la dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, “Santa comunione e cattolici divorziati e risposati civilmente”, 2000, nn. 3-4).
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