sabato 23 maggio 2020

Priorità al Regno di Dio


Col graduale allentamento delle restrizioni sugli assembramenti, alcune diocesi hanno cominciato a diramare nuove normative per la celebrazione delle Messe. Queste normative spesso includono una dichiarata preferenza per la Comunione “alla mano” o addirittura un divieto per la Comunione “alla lingua”.
In questo articolo dimostrerò due cose: primo, riguardo alla “forma Ordinaria”, i vescovi, sebbene liberi di esprimere una preferenza, non hanno autorità di comandare la ricezione “alla mano” o di proibire la ricezione “alla lingua” (e pertanto, a fortiori, nessun parroco potrebbe avere tale autorità). Secondo, riguardo alla “forma Extraordinaria”, la Comunione può essere amministrata solo “alla lingua”.
Prima di addentrarci nelle questioni canoniche, è importante notare che non c’è alcuna dimostrazione che la maniera tradizionale di ricevere la Comunione – cioè “alla lingua” – sarebbe meno igienica o più pericolosa per la salute pubblica rispetto alla Comunione “alla mano”. Un canonista mi ha scritto: “Molti hanno sottolineato che i germi si diffondono più facilmente attraverso i contatti frequenti delle mani rispetto al porre l’ostia alla bocca (che, se il sacerdote sa quel che sta facendo, non dovrebbe comportare rischi di trasferimento di saliva)”.

L’arcidiocesi di Portland, lo scorso 2 marzo, ha rilasciato un comunicato che fra le altre cose afferma:
Abbiamo consultato due medici su questo caso, uno dei quali è uno specialista in immunologia per lo Stato dell’Oregon. Hanno convenuto che la ricezione della Santa Comunione “alla lingua” e “alla mano”, fatte propriamente, pongono più o meno lo stesso livello di rischio. Il rischio di sfiorare la lingua e passare la saliva ad altri è ovviamente un pericolo; comunque è ugualmente probabile la possibilità di toccare la mano di qualcuno, e le mani hanno una maggiore esposizione ai germi.
Il vescovo Athanasius Schneider, alla fine dello scorso febbraio, aveva fatto osservazioni simili:
La comunione nella mano non è più igienica della comunione in bocca. In effetti, può essere pericoloso per il contagio. Da un punto di vista igienico, la mano trasporta un’enorme quantità di batteri. Molti agenti patogeni vengono trasmessi attraverso le mani. Sia agitando le mani di altre persone o toccando frequentemente oggetti, come maniglie delle porte o corrimano e maniglioni nei trasporti pubblici, i germi possono passare rapidamente da una mano all’altra; e con queste mani e dita non igieniche le persone toccano spesso il naso e la bocca. Inoltre, a volte i germi possono sopravvivere sulla superficie degli oggetti toccati per giorni. Secondo uno studio del 2006, pubblicato sulla rivista “BMC Infectious Diseases”, i virus dell’influenza e virus simili possono persistere su superfici inanimate.
 
Molte persone che vengono in chiesa e poi ricevono la Santa Comunione nelle loro mani hanno prima toccato maniglie delle porte o corrimano e afferrano le barre nei trasporti pubblici o in altri edifici. Pertanto, i virus sono impressi sul palmo e sulle dita delle mani. E poi durante la Santa Messa con queste mani e dita a volte si toccano il naso o la bocca. Con queste mani e dita toccano l’ospite consacrato, imprimendo così il virus anche sull’ospite, trasportando così i virus attraverso l’ospite nella loro bocca.
 
La comunione in bocca è certamente meno pericolosa e più igienica rispetto alla Comunione nella mano. In effetti, il palmo e le dita della mano, senza un lavaggio intenso, contengono innegabilmente un accumulo di virus.
Un altro studio, dall’Inghilterra, dello scorso novembre, presentava scoperte inquietanti:
È probabile che la prossima volta che ti fermi da un McDonald’s vorrai evitare i nuovi chioschi per gli ordini self-service, visto che uno studio recente ha trovato materia fecale su ogni touchscreen esaminato in quella catena di fast food. Lo studio, condotto a novembre [2019] dal giornale inglese Metro, ha prelevato campioni dagli schermi di otto McDonald’s diversi tra Londra e Birmingham, e tutti i chioschi degli ordini self-service sono risultati positivi ad una quantità di pericolosi germi.
Padre John Zuhlsdorf aveva così riassunto l’esperienza di tutti i sacerdoti con cui si era parlato di questa questione:
Nella mia esperienza di quasi trent’anni di distribuzione della Comunione in entrambi i modi, “alla mano” e “alla lingua”, a intere assemblee quasi esclusivamente “alla mano” e con poche eccezioni, e anche ad intere assemblee quasi esclusivamente “alla lingua” e con poche eccezioni durante il Novus Ordo e senza eccezioni durante le Vetus Ordo, è che raramente – raramente – le mie dita sono finite in contatto con le lingue ma molto spesso, quasi sempre, c’è stato contatto delle mie dita. Fatemelo ripetere: nel distribuire la Comunione direttamente “alla lingua”, raramente – raramente – c’è stato un qualsiasi contatto con la lingua. Nel distribuire “alla mano”, c’è stato spesso, abbastanza spesso, contatto con le dita o palme dei comunicanti… Quando entrambe le modalità sono eseguite propriamente, laddove avviene spesso un contatto nel caso della Comunione “alle mani”, virtualmente non avviene mai contatto nel caso “alla lingua”.
Legislazione pertinente nella forma Ordinaria
Nell’Ordinamento Generale del Messale Romano promulgato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 12 novembre 2002, al paragrafo 161 si legge:
161. Se la Comunione si fa sotto la sola specie del pane, il sacerdote, eleva alquanto l’ostia e la presenta a ciascuno dicendo: Il Corpo di Cristo. Il comunicando risponde: Amen, e riceve il sacramento in bocca o, nei luoghi in cui è stato permesso, sulla mano, come preferisce. […]
A sostegno di ciò, l’importante Istruzione Redemptionis Sacramentum della stessa Congregazione, promulgata il 25 marzo 2004, nel paragrafo 92 afferma:
[92.] Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca, se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. […]
La Congregazione si è espressa almeno in tre casi in risposta a situazioni dove erano avvenuti tentativi di imporre l’obbligo della Comunione “alla mano”. In una lettera del 3 aprile 1985 alla Conferenza Episcopale Americana (all’epoca NCCB, oggi USCCB), si legge:
La Santa Sede, a partire dal 1969, mentre conservava l’uso della maniera tradizionale di distribuire la Comunione, ha garantito a richiesta ad alcune Conferenze Episcopali la facoltà di distribuire la Comunione ponendo l’ostia nelle mani del fedele […] I fedeli non sono obbligati ad adottare la pratica della Comunione “alla mano”. Ognuno è libero di comunicarsi in un modo o nell’altro.
Un responso della Congregazione, pubblicato su Notitiae di aprile 1999, affermava:
Q: si chiede se nelle diocesi dove è permesso distribuire la Comunione “alla mano”, un sacerdote o ministro straordinario della Santa Comunione possa obbligare i comunicanti a ricevere la Comunione solo “alla mano” e non “alla lingua”.
 
R: è certamente chiaro dagli stessi documenti della Santa Sede che nelle diocesi dove è concesso di fare la Comunione “alla mano”, il diritto dei fedeli di riceverla “alla lingua” rimane intatto.
Pertanto, coloro che vogliano imporre ai comunicanti di ricevere la Santa Comunione solo “alla mano” stanno agendo contro le norme, così come coloro che rifiutano ai fedeli il diritto di riceverla “alla mano” nelle diocesi a cui è stato concesso questo indulto.
Più di recente, durante la pandemia influenzale “suina” del 2009-2010, padre Anthony Ward S.M., sottosegretario della stessa congregazione, scrisse in una lettera del 24 luglio 2009 (prot. 655/09/L):
Questa congregazione… accusa ricezione della vostra lettera datata 22 giugno 2009 riguardo al diritto dei fedeli di ricevere la Santa Comunione “alla lingua”. Questo Dicastero osserva che l’istruzione Redemptionis Sacramentum (25 marzo 2004) chiaramente afferma che “ogni fedele ha sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca” (n.92), e non è lecito negare la Santa Comunione a qualsiasi fedele che non sia impedito dalla legge canonica a ricevere la Santa Eucarestia (cfr. n.91).
Lo scorso febbraio, quando c’è stata la prima ondata di direttive locali, mi sono consultato con un canonista che mi ha risposto:
Dal mio punto di vista, un vescovo non può esigere che un fedele riceva la Comunione “alla mano”. Perfino nella Forma Ordinaria, è prescritta [cioè è norma] la Comunione “alla lingua”, col diritto [rescrittivo] di riceverla “alla mano”. La norma è norma, ed è basata sul diritto del fedele di scegliere come adorare Dio in quel momento della Messa che per sua natura è profondamente personale e non comunitario. La mia opinione è basata sulla rilevante giurisprudenza dalla Santa Sede nella difesa dei diritti del cattolico di ricevere la Comunione “alla lingua” e in ginocchio durante una Messa nella Forma Ordinaria, perfino se il suo vescovo avesse legiferato in contrario. Tali legiferazioni sono considerate, per loro natura, come suggerimenti, non come obbliganti. Dato che sul piano legale ciò è valido per un vescovo, a fortiori è vero anche per un sacerdote in parrocchia. Ad un laico non può essere negato il Sacramento a meno che non sia un notorio pubblico peccatore. Un sacerdote che di sua iniziativa dicesse ai fedeli che devono ricevere “alla mano” sta violando la legge canonica e inducendo i fedeli a violarla a loro volta.
Per evitare qualsiasi possibile confusione, mi sia consentito di ripetere che tutta la legislazione sopra citata si applica solo alla Forma Ordinaria, cioè al Novus Ordo Missae.

Legislazione pertinente nella Forma Extraordinaria
Oltre che non avere autorità di cambiare la legislazione ecclesiastica universale sulla maniera di ricevere la Comunione nella Forma Ordinaria, i vescovi non hanno autorità di modificare la legislazione che governa la Forma Extraordinaria. Il documento legislativo pertinente, l’istruzione Universae Ecclesiae, determina quanto segue (n.24 e n.28):
24. I libri liturgici della forma extraordinaria vanno usati come sono. Tutti quelli che desiderano celebrare secondo la forma extraordinaria del Rito Romano devono conoscere le apposite rubriche e sono tenuti ad eseguirle correttamente nelle celebrazioni.
 
28. Inoltre, in forza del suo carattere di legge speciale, nell’ambito suo proprio, il Motu Proprio Summorum Pontificum, deroga a quei provvedimenti legislativi, inerenti ai sacri Riti, emanati dal 1962 in poi ed incompatibili con le rubriche dei libri liturgici in vigore nel 1962.
Non c’è mai stato il più piccolo dubbio su quanto stabiliscano queste leggi: nella Forma Extraordinaria, i laici che si accostano a ricevere la Comunione devono riceverla “alla lingua”; non vengono considerati né consentiti altri modi. Per aggiungere una nuova modalità (quod Deus avertat), un vescovo o una conferenza episcopale dovrebbe richiedere e ottenere dalla Congregazione per la Dottrina della Fede un rescritto, così come vescovi e conferenze episcopali ebbero da chiedere a Roma un rescritto per permettere la Comunione “alla mano” decenni fa. Per di più, anche nel caso che un vescovo ottenesse tale rescritto, ciò non cambierebbe il diritto del fedele di scegliere la modalità con la quale ricevere.
Dal punto di vista psicologico sarebbe un abuso dire ai Cattolici legati alla Forma Extraordinaria (con la sua grandissima riverenza per l’Eucarestia) di contraddire ogni uso e rubrica dell’antica versione del Rito Romano, di porre fuori le proprie mani e prendere l’ostia in una maniera che (nella convinzione tradizionale) solo al sacro ministro è consentito di fare perché in persona Christi.
Chiunque può comprendere che possono sussistere situazioni di emergenza che potrebbero temporaneamente impedire ai cattolici di ricevere i sacramenti. I vescovi hanno comunque un solenne obbligo di ridurre quanto possibile tali periodi. Indubitabilmente starebbero abusando della loro autorità episcopale qualora ponessero regole arbitrarie che non solo contraddicono la legislazione universale della Chiesa, ma tornano a svantaggio di alcuni membri del gregge, come quelli che aderiscono all’antica forma del rito Romano.
 
Conclusione
Le precedenti considerazioni, per quanto importanti, restano sul piano naturale e legale. Una considerazione esaustiva dovrebbe tener conto anche della dimensione soprannaturale della dovuta riverenza a Nostro Signore nel Santissimo Sacramento, che non riguarda le nostre preoccupazioni sanitarie, e che le leggi della Chiesa intendono proteggere e promuovere. Come ha detto il vescovo Schneider, il pastore e il gregge della Chiesa saranno condannati per mondanità se sono disposti a scendere a compromessi riguardo al trattamento appropriato da riservare al Corpo di Cristo qualora siano in gioco le loro vite mortali e periture. Verremmo giustamente condannati per aver dato priorità a noi stessi e non al regno di Dio:
Se la Chiesa ai nostri giorni non si impegna nuovamente con il massimo zelo per aumentare la fede, la riverenza e le misure di sicurezza per il Corpo di Cristo, tutte le misure di sicurezza per gli umani saranno vane. Se la Chiesa ai nostri giorni non si convertirà e non si rivolgerà a Cristo, dando il primato a Gesù, e in particolare a Gesù eucaristico, Dio mostrerà la verità della Sua Parola che dice: “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode” (Salmo 126, 1-2).


AMDG et DVM

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